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Lo Sportello - le nuove regole
Il 30 giugno 2003 è entrata in vigore la prima
parte del Testo Unico in materia Edilizia (attività edilizia,
Sportello Unico per l'Edilizia, titoli abilitativi, agibilità degli
edifici, vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia);
l'entrata in vigore della seconda parte (normativa tecnica
per l'edilizia) è stata prorogata al 1° gennaio
2004.
Gli aspetti innovativi di maggiore rilievo introdotti dal
Testo Unico in materia Edilizia sono:
a) l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia,
con l'obiettivo di offrire agli utenti un unico interlocutore
per ottenere informazioni, pareri, autorizzazioni, certificazioni
ed ogni altro documento in materia edilizia e urbanistica;
b) lo snellimento della procedura per il rilascio del Permesso
di costruire (come ora viene chiamata la concessione edilizia),
attraverso l'eliminazione dell'obbligatorietà del
parere della Commissione edilizia (la cui sopravvivenza è rimessa
all'autonoma scelta dei Comuni) e l'introduzione, seppure
con alcuni limiti, dell'autocertificazione in sostituzione
del parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
c) l'eliminazione dell'autorizzazione edilizia e l'individuazione
di due soli titoli abilitativi per realizzare nuovi interventi:
il Permesso di costruire e la Denuncia di Inizio Attività (o
D.I.A.);
d) l'estensione dei casi in cui è possibile realizzare
interventi edilizi con una semplice Denuncia di Inizio Attività;
e) il potenziamento del ruolo della Conferenza di Servizi;
f) la possibilità di forme di collaborazione e consultazione
tra Amministrazione e cittadino richiedente, allo scopo
di evitare pronunciamenti negativi da parte dell'Amministrazione
stessa;
g) la possibilità di ricorrere alla D.I.A. anche
in caso di immobili sottoposti a tutela, previo rilascio
del parere favorevole da parte dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo;
h) lo snellimento della procedura per il rilascio del certificato
di agibilità.
Una importante novità contenuta nel Testo Unico
in materia Edilizia è l'obbligo per i Comuni di dar
vita allo Sportello Unico per l'Edilizia, che può essere
costituito anche in forma associata tra più Enti
e che deve dotarsi, in analogia a quanto previsto per lo
Sportello Unico per le Attività Produttive, di un
archivio informatico unico.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il compito di curare
tutti i rapporti con i privati e con le altre Pubbliche
Amministrazioni che sono tenute a pronunciarsi sulle istanze
presentate dai privati, anche attraverso la convocazione
della Conferenza di Servizi (il "tavolo di confronto" previsto
dalla legge per l'esame contestuale di interessi pubblici
che richiedono l'intesa di diverse Amministrazioni).
La normativa fissa i termini tassativi per l'istruzione
delle domande ed i termini entro i quali lo Sportello Unico
per l'Edilizia deve fornire una risposta al cittadino che
ha presentato l'istanza.
In particolare, lo Sportello Unico per l'Edilizia ha il
compito di:
ricevere le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.)
e le domande per il rilascio del Permesso di costruire;
fornire informazioni sui procedimenti in materia edilizia
anche mediante predisposizione di un archivio informatico;
garantire l'accesso ai documenti amministrativi in materia
edilizia in favore di chiunque vi abbia interesse;
rilasciare i Permessi di costruire, i certificati di agibilità,
nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni
normative;
curare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato
e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento edilizio per il quale è stata presentata
l'istanza o la D.l.A.
Con l'entrata in vigore del Testo Unico in materia Edilizia
viene eliminata l'autorizzazione edilizia e viene capovolto
il rapporto tra i due soli titoli abilitativi restanti per
realizzare nuovi interventi: il Permesso di costruire (ex
concessione edilizia) e la Denuncia di Inizio Attività.
Infatti mentre nella precedente disciplina era prevista
la concessione edilizia per tutti gli interventi, ad eccezione
di quelli sottoposti a procedura semplificata, il nuovo
Permesso di costruire è necessario solo per gli interventi
esplicitamente indicati dal Testo Unico e, eventualmente,
da leggi regionali; invece sono realizzabili mediante Denuncia
di Inizio Attività tutti gli altri interventi per
i quali non è richiesto il Permesso di costruire.
Interventi che possono essere eseguiti senza titoli abilitativi:
l'art. 6 del Testo Unico in materia Edilizia individua gli
interventi edilizi che possono essere eseguiti senza che
il cittadino debba chiedere il rilascio di un titolo abilitativo:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico (indagini sulle caratteristiche
del terreno) o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato