Con determina del Dirigente dell'Area
n. del è stata approvata
la modulistica, aggiornata e conforme alle disposizioni
del T.U. per l'edilizia ed a quelle della L.R. n.19 del
28/11/2001.
Si precisa che non saranno prese in considerazione
le istanze edilizie e di certificazione redatte su modulistica
diversa da quella predisposta dallo Sportello Unico.
Dette istanze dovranno essere presentate
dal 1° dicembre 2003 all'Ufficio Accettazione dello
Sportello Unico (sito in Via Tenente Falco) che, dopo aver
effettuato una istruttoria preventiva, rilascerà ricevuta
della avvenuta presentazione e provvederà a trasmettere
l'istanza all'Ufficio Protocollo.
I diritti di segreteria, inerenti le istanze
edilizie e di certificazione, ed il contributo di costruzione
(art.16 T.U.) vanno pagati tramite versamento su:
c.c.p. n°18929844 intestato
a "Comune di Mercato S. Severino"
specificando la causale.
La modulistica, il permesso di costruire
L'articolo 10 -comma 1- del Testo Unico per l'Edilizia elenca
gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che sono subordinati al Permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso.
Per evitare confusioni viene data una definizione
precisa di nuova costruzione. Rientrano, infatti, in questo
ambito:
1. la realizzazione di nuovi edifici fuori terra o interrati;
2. l'ampliamento di quelli esistenti;
3. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
non realizzati dai Comuni;
4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio
e ripetitori;
5. l'installazione di prefabbricati o di strutture leggere
come roulotte, camper, case mobili o imbarcazioni utilizzate
come abitazioni, uffici e magazzini;
6. la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione permanente
di suolo inedificato;
7. la costruzione di depositi merci e impianti per attività produttive
all'aperto;
8. gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale.
La domanda per il rilascio del Permesso di costruire va
presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia corredata
da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione
e dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento
edilizio.
Il parere dell'Azienda Sanitaria Locale circa la
conformità del progetto alle norme igienico - sanitarie
può essere sostituito da un'autodichiarazione di
conformità da parte del cittadino solo nel caso
in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale
e la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
Lo Sportello Unico per l'Edilizia comunica entro dieci
giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda
(centoventi giorni per i Comuni con più di 100.000
abitanti e per i progetti particolarmente complessi) il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce
i prescritti pareri dagli uffici comunali e dagli Enti
terzi esterni al Comune (A.S.L.,Vigili del Fuoco, ecc.),
sempre che gli stessi non siano già stati allegati
alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento
richiesto.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso di altre Amministrazioni,
diverse dalla A.S.L. e Vigili del Fuoco, il competente
ufficio comunale convoca una Conferenza di Servizi.
Terminata l'istruttoria, il provvedimento finale di rilascio
o diniego del Permesso di costruire é adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio entro quindici
giorni dalla proposta di provvedimento effettuata dal responsabile
del procedimento ovvero dall'esito della Conferenza di
Servizi.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di Permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
In caso di mancato rilascio del provvedimento finale entro
i termini stabiliti dalla legge, l'interessato ha la facoltà di
attivare il potere sostitutivo della Regione o, in alternativa,
impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
per effetto dell'inosservanza dei termini da parte dell'Amministrazione
comunale.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del Permesso di costruire
mentre quello di ultimazione non può superare i
tre anni dall'inizio dei lavori.
Di seguito sono riportati i moduli necessari ad ottenere
il permesso di costruire:
le richieste vanno indirizzate al Sindaco e l’accesso
agli atti si svolge presso l’ufficio della segreteria.
La modulistica, la denuncia di inizio attività
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.)
tutti gli interventi per i quali il Testo Unico non preveda
esplicitamente l'obbligo di richiedere il Permesso di costruire
come unico titolo abilitativo.
In questo modo, il Testo Unico inverte l'impianto della
normativa esistente che indicava invece tassativamente
le opere sottoposte a D.I.A. e utilizzava il criterio residuale
della concessione. E' comunque fatta salva la facoltà dell'interessato
di chiedere il rilascio del Permesso di costruire anche
per la realizzazione degli interventi per i quali il Testo
Unico in materia Edilizia consente la denuncia di inizio
attività.
Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività anche
le varianti a Permessi di costruire che non incidano sui
parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non modifichino
la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino
la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nel Permesso di costruire.
Mentre fino ad ora il ricorso alla D.I.A. era escluso
per gli immobili vincolati , il Testo Unico e la legge
443/2001 lo ammettono espressamente stabilendo che, in
tale ipotesi, la realizzazione degli interventi che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico - artistica o paesaggistico
- ambientale è subordinata al preventivo rilascio
del parere o dell'autorizzazione richieste dalle disposizioni
di legge vigenti. (si applicano in particolare le disposizioni
del Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29ottobre 1999,n.490).
Recependo la disciplina della legge n. 443/2001, che ha
introdotto la cosiddetta "super D.l.A.", sono
stati estesi i casi in cui è possibile realizzare
interventi edilizi con una semplice Denuncia di Inizio
Attività.
Nel nuovo art.22 del Testo Unico, riformato dal decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n.301, si prevede che, in
alternativa al Permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante Denuncia di Inizio Attività:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi
nelle zone omogenee A (i centri storici), comportino mutamenti
della destinazione d'uso;
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi
comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti
precise disposizioni plano-volumetriche.
In base alle norme del Testo Unico, il proprietario dell'immobile
deve presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia la
Denuncia di Inizio Attività, almeno trenta giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata da
una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato,
e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico - sanitarie (art.23, comma 1,del Testo
Unico in materia Edilizia).
La Denuncia di Inizio Attività deve essere corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed é sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento é subordinata a nuova denuncia.
L'interessato é comunque tenuto a comunicare allo
Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui, entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione della D.l.A., venga riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l'Autorità Giudiziaria
e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque
salva la facoltà di ripresentare la Denuncia di
Inizio di Attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato
allo Sportello Unico per l'Edilizia, con il quale si attesta
la conformità dell'opera al progetto presentato
con la Denuncia di Inizio Attività.
Di seguito sono riportati i moduli necessari ad ottenere
il permesso di costruire: