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Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Irnotra i Comuni di Baronissi, Fisciano,Mercato S. Severino e Pellezzano ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267 . ervizi più efficienti con spese ridotteTITOLO II - ORDINAMENTO Art. 7 - Organi dell'unione Art. 8 - Consiglio dell'Unione - Composizione Art. 9 - Consiglio dell'Unione Competenze Art. 10 - Diritti dei consiglieri Art. 11 - Presidente del Consiglio dell'Unione - Competenze Art. 12 - Competenza della Giunta Art. 13 - Funzionamento della Giunta Art. 14 - Presidente e Vice Presidente Art. 15 - Competenze del Presidente Art. 16 - Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione Art. 17 - Divieto di incarichi e consulenze Art. 18 - Indennità Art. 19 - Regolamenti Art. 7 - Organi dell'unione 1. Sono Organi dell'Unione: a) il Presidente dell'Unione, b) il Consiglio dell'Unione c) la Giunta dell'Unione 2. E' prevista la funzione di Vice-Presidente, con l'onere di sostituire il Presidente in caso di assenza o indisponibilità.
Art. 8 - Consiglio dell'Unione - Composizione 1. Il Consiglio è composto da dodici consiglieri i quali saranno nominati dai Consigli Comunali di ciascuno dei Comuni facenti parte dell'Unione. 2. Ciascun Consiglio Comunale nomina i Consiglieri Comunali di sua spettanza tra i componenti del proprio Consiglio Comunale. 3. E, inoltre, componente di diritto del Consiglio, in aggiunta ai 12 Consiglieri espressi dai Consigli Comunali, il Presidente pro-tempore dell'Unione. 4. Allo scopo di contemperare le esigenze di adeguata rappresentatività di ciascuno dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, non si tiene conto delle rispettive popolazioni, ma delle esigenze di rappresentanza delle minoranze ed in ossequio ai predetti principi, si stabilisce che: .ciascun Comune esprima tre Consiglieri .ciascun Comune esprima non più di un terzo dei membri del Consiglio dell'Unione. 5. I dodici consiglieri elettivi, nominati dai singoli Consigli Comunali, sono così espressi: . n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Baronissi; . n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Fisciano; . n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Pellezzano; . n. tre consiglieri, dei quali uno in rappresentanza della minoranza, dal Comune di Mercato S. Severino; Art. 9 - Consiglio dell'Unione Competenze 1. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione: a) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; b) l'adozione, durante l'esercizio, di tutti gli atti necessari a garantire gli equilibri ed il pareggio, comprese le variazioni al bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; c) l'approvazione del rendiconto della gestione; d) l'approvazione del regolamento di contabilità e di economato; e) la nomina dei Revisori; f) l'approvazione della convenzione tipo di tesoreria; g) l'istituzione di Commissioni Permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, con la competenza specifica di disciplinare il loro funzionamento, i loro poteri, l'oggetto e la loro durata mediante approvazione di apposito regolamento; h) le competenze in genere che il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce al Consiglio Comunale, se e per quanto compatibili. 2. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio di un Comune aderente all'Unione è applicabile, ai fini della prorogatio dei componenti espressi da quel Comune, il comma 5 dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000. Gli stessi decadono automaticamente con l'intervenuto insediamento del nuovo Consiglio Comunale in sostituzione di quello disciolto. 3. Le norme di funzionamento del Consiglio dell'Unione sono stabilite da un apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione. 4. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta, che viene convocata dal Presidente dell'Unione, sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età. 5. Nella stessa seduta procede, quale primo adempimento, alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente del Consiglio, che durano in carica per un anno. 6. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono
eletti nell'ambito dei rappresentanti dei Comuni
cui spetta, a turno, l'assegnazione della carica,
secondo il seguente ordine che si ripete ogni
quattro anni: 7. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione. 8. Il Vice-Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso. 9. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Unione. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione in cui risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procederà, sempre nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza dei consensi. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il candidato più anziano di età tra i due in ballottaggio. 10. Eletto il Presidente, si procede immediatamente alla elezione del Vice-Presidente, con le stesse modalità di elezione del Presidente. 11. La carica di Presidente e VicePresidente del Consiglio è incompatibile con quella di Parlamentare, di Consigliere Regionale o di Consigliere Provinciale. 12. Il Presidente e VicePresidente del Consiglio, per gravi e comprovati motivi possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con votazione espressa per appello nominale e con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 13. In caso di revoca del Presidente o del Vice Presidente , l'elezione del subentrante deve avvenire sempre nell'ambito dei rappresentanti del comune cui spetta la carica nel periodo interessato. 14. Il Presidente ed il Vice-Presidente possono invece partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto allorquando è posta in discussione la proposta di revoca che li riguarda. Non possono invece presiedere l'Assemblea, per cui, nel caso in cui entrambi siano sottoposti contemporaneamente a proposta di revoca, presiede la seduta il Consigliere più anziano di età. Art. 10 - Diritti dei consiglieri 1. Ai consiglieri dell'unione competono i diritti e le prerogative di cui all'art. 43 del D.Lgs. 267/2000. Art. 11 - Presidente del Consiglio dell'Unione - Competenze 1. Al Presidente del Consiglio dell'Unione sono attribuite le seguenti funzioni: a) convoca - di concerto con il Presidente dell'Unione - il consiglio, lo presiede e ne dirige le attività, garantisce una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri delle questioni dell'ordine del giorno; b) coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti e speciali; c) sottoscrive le deliberazioni del consiglio insieme con il Segretario Generale; d) attesta, a richiesta dei consiglieri, la loro partecipazione al Consiglio stesso; e) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del consiglio facendone osservare la disciplina; f) è tenuto a riunire il Consiglio - in un termine non superiore a 20 giorni - quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. g) ha diritto di ricevere l'elenco delle Delibere adottate dalla Giunta. Art. 12 - Competenza della Giunta 1. La Giunta, così come composta al successivo art. 12, collabora con il Presidente nell'Amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 2. Compie gli atti di governo sulle materie attribuitele dallo Statuto, nonché sulle materie compatibili attribuite alle Giunte Comunali, dalle leggi e dai Regolamenti, che non rientrino comunque nelle competenze previste dalla legge e dal presente Statuto per il Presidente, il Segretario ovvero per i dirigenti. 3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio dell'Unione, 4. La Giunta approva la proposta di relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione e la relazione di accompagnamento al rendiconto. 5. Le competenze in materia contabile che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, affida all'organo esecutivo, si intendono riferite alla Giunta dell'Unione. Art. 13 - Funzionamento della Giunta 1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell'Unione. 2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno. 3. La seduta è valida in presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente. 4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti. 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 6. La Giunta dell'Unione è composta da cinque componenti, di cui quattro coincidono con i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte o loro delegati. 7. Il quinto membro viene nominato, nell'ambito dei soggetti di cui al penultimo comma del presente articolo, dal Presidente di turno dell'Unione. Tale membro resta in carica sino alla nomina del successore da parte del Presidente subentrante. 8. I Sindaci che assumono la carica di Presidente o Vice-Presidente dell'Unione la esercitano direttamente, poiché tali cariche non sono delegabili. 9. Possono essere delegati dal Sindaco, quali componenti della Giunta, soltanto i membri della Giunta Comunale del Comune medesimo. 10. Non possono essere delegati, comunque, membri del Consiglio dell'Unione. Art. 14 - Presidente e Vice Presidente 1. La Presidenza e la Vice presidenza dell'Unione è affidata
a turno, per la durata di un esercizio annuale,
a ciascuno dei Sindaci pro tempore dei Comuni
che ne fanno parte, secondo il seguente ordine
che si ripete ogni 4 anni : 2. Ove nel corso del quadriennio subentrino ulteriori Comuni, alla scadenza dello stesso, il Consiglio dell'Unione approva una nuova turnazione. 3. Il Vice-Presidente, individuato nel componente della Giunta in rappresentanza del Comune, così come definito al comma 1 che precede, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Art. 15 - Competenze del Presidente 1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. 2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive, impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici ed i servizi. 3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. 4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente. 5. Il Presidente può concedere delega agli Assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza. Art. 16 - Incompatibilità per i componenti degli Organi dell'Unione 1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli Organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza della carica ricoperta nell'ambito dell'Unione. 3. Il componente decaduto dovrà essere sostituito immediatamente dal Consiglio Comunale competente e in correlazione alla rappresentanza in esso espresso, nel caso in cui trattasi di componente del Consiglio dell'Unione. Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il Sindaco, per cui la decadenza colpisca un componente della Giunta, il predetto organo collegiale sarà integrato dal Presidente del Consiglio Comunale. Art. 17 - Divieto di incarichi e consulenze 1. Al Presidente, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione. Art. 18 - Indennità 1. Per lo svolgimento delle funzioni riconnesse agli organi dell'Unione è esclusa ogni corresponsione di indennità a qualsiasi titolo al Presidente, al Vice-Presidente, ai componenti la Giunta ed ai componenti il Consiglio dell'Unione. Art. 19 - Regolamenti 1. I Regolamenti per le materie relative ai
servizi conferiti all'Unione sono approvati
dal Consiglio dell'Unione su proposta della
Giunta, ad eccezione del regolamenti sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi che sono approvati
dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal Consiglio. << precedente successivo >> | torna sopra | vai al menu | vai ai contenuti | vai ai canali |
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