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Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Irnotra i Comuni di Baronissi, Fisciano,Mercato S. Severino e Pellezzano ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267TITOLO V - UFFICI E PERSONALE Art. 22 - Organizzazione degli Uffici e del Personale Art. 23 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione Art. 24 - Collaborazioni esterne Art. 25 - Uffici di supporto agli Organi Art. 26 - Personale dell'Unione Art. 27 - Stato giuridico e trattamento economico del personale TITOLO V - UFFICI E PERSONALE Art. 22 - Organizzazione degli Uffici e del Personale 1. L'Unione disciplina con appositi Regolamenti l'organizzazione degli Uffici e dei servizi. 2. L'art. 38 che segue regola la dotazione organica del personale dell'Unione. 3. I criteri ai quali devono ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione. 4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini: in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli Uffici e nei servizi. 5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità. 6. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alla modifica di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi. Art. 23 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione 1. La Giunta dell'Unione, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti degli enti non siano presenti analoghe professionalità. Art. 24 - Collaborazioni esterne 1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico. Art. 25 - Uffici di supporto agli Organi 1. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi può prevedere al costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione per l'esercizio di indirizzo e di controllo loro attribuite per legge, costituiti da dipendenti dell'Unione, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali. Art. 26 - Personale dell'Unione 1. L'Unione deve avvalersi prioritariamente dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, salvo riparto delle spese sostenute tra tutti i Comuni. 2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni. 3. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione. Art. 27 - Stato giuridico e trattamento economico del personale 1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali. << precedente successivo >> | torna sopra | vai al menu | vai ai contenuti | vai ai canali |
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