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Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Irnotra i Comuni di Baronissi, Fisciano,Mercato S. Severino e Pellezzano ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO Art. 28 - Ordinamento Art. 29 - Risorse finanziarie Art. 30 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione Art. 31 - Attività finanziaria Art. 32 - Bilancio Art. 33 - Rendiconto Art. 34 - Controllo interno Art. 35 - Revisione economico-finanziario Art. 36 - Controllo di gestione Art. 37 - Tesoreria Art. 38 - Economato
TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 28 - Ordinamento 1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge. 2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate. Art. 29 - Risorse finanziarie 1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni e servizi sono costituite da risorse proprie e da risorse derivanti che si configurano nei trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti. 2. Le risorse proprie sono costituite, in primo luogo dalle quote annuali di partecipazione alle spese generali di funzionamento dell'Unione, denominate Fondo di dotazione annuale, che verrà garantito attraverso il conferimento di un contributo: in quota capitaria ed in ragione di € 1 (uno) per abitante ed in quota territoriale, attraverso un contributo di € 500 (cinquecento) per ogni chilometro quadrato di estensione territoriale del singolo Comune costituente l'Unione. 3. L'eventuale adeguamento di tali quote viene deliberato dal Consiglio dell'Unione in relazione al fabbisogno annuale rilevato in fase di predisposizione del bilancio di previsione. 4. Sulla base di riparti approvati dal Consiglio dell'Unione, i Comuni partecipanti sono tenuti a trasferire all'Unione la quota di spesa a loro carico relativa all'esercizio delle specifiche funzioni o servizi oggetto della gestione associata. Art. 30 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione 1. L'Unione in relazione alle funzioni ed ai servizi unificati si sostituisce in tutti i rapporti finanziari facenti capo ai singoli Comuni. Art. 31 - Attività finanziaria 1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione. 2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, fermo restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà ed l'uniformità del sistema finanziario e contabile. Art. 32 - Bilancio 1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei bilanci comunali, sulla scorta della proposta di bilancio formulata dalla Giunta. 2. L'anno finanziario dell'Unione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 3. Il Bilancio annuale di Previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione. 4. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del Bilancio e dei documenti di programmazione ad esso allegati, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità. Art. 33 - Rendiconto 1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del Bilancio e del Patrimonio. 2. In base alle disposizioni contenute nell'art.227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sarà allegato al rendiconto, anche il conto economico. 3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla Legge per il Rendiconto del Comune, sulla scorta della proposta di rendiconto pervenuta dalla Giunta dell'Unione. 4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario ed il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità. Art. 34 - Controllo interno 1. E' facoltà degli organi dell'Unione richiedere ai Dirigenti o Responsabili degli uffici specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi. 2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesta il parere in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora, comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto come previsto dall'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Art. 35 - Revisione economico-finanziaria 1. La revisione è effettuata dall'organo di revisione composto ed eletto come dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di contabilità. 2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e finanziari dell'organo di revisione e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposte e garanzie, con osservanza della legge di principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente regolamento. 3. I componenti l'organo di revisione devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1 del Codice Civile, dall'art.236 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e, in generale, dalla normativa vigente. 4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei componenti l'organo di revisione; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai "sindaci" delle società per azioni. 5. I componenti l'organo di revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta; Possono essere revocati per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto. 6. Le funzioni dell'organo di revisione sono quelle indicate dall'art.239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; in particolare esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consigli dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale. 7. Nella relazione di cui al precedente comma possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliori efficienza, efficacia ed economicità della gestione. 8. I componenti l'organo di revisione rispondono della veridicità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri della diligenza del mandatario, e qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio dell'Unione. 9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività dell'organo di revisione e quella del Consiglio dell'Unione. 10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il collegio di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze. 11. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente alla nomina del collegio, ne fissa il compenso, ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, entro i limiti stabiliti dalla legge. Art. 36 - Controllo di gestione 1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti. 2. Il controllo di gestione viene effettuato da apposita struttura dell'Unione, secondo quanto sarà stabilito, a tal proposito dal regolamento di contabilità. Art. 37 - Tesoreria 1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende: a) la riscossione di tutte le entrate dei comuni dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; c) il pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali. 2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla Legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione. Art. 38 - Economato 1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la
gestione di cassa delle spese d'ufficio di
non rilevante ammontare, come previsto dall'art.
153, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. << precedente successivo >> | torna sopra | vai al menu | vai ai contenuti | vai ai canali |
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